Fase 2: cosa è consentito fare e cosa no in Toscana. Domande e risposte

La Regione ha stabilito nuove disposizioni sugli spostamenti e molto altro. Ecco le FAQ per chiarire i quesiti più frequenti della popolazione

La fase 2 dell’emergenza Covid ha inevitabilmente generato molti dubbi nella popolazione tra Dpcm, ordinanze e norme di buon senso promosse dalle istituzioni nazionali e locali. Da ieri, in Toscana, è entrata in vigore l’ordinanza regionale n. 50 con la quale il governatore Rossi ha messo nero su bianco le nuove direttive per questo ulteriore step della lotta al coronavirus.

Il nuovo atto presenta delle leggere differenze rispetto alle disposizioni nazionali previste nell’ultimo decreto. Per questo il sito istituzionale della Regione ha pubblicato le FAQ (Frequently Asked Questions), ossia le risposte alle domande frequenti. Con l’ausilio di questo prezioso documento, vi proponiamo una guida per districarsi al meglio nella ragnatela di divieti ancora in vigore anche dopo la fatidica data del 4 maggio.

Dalle visite nei cimiteri alla spesa fuori dal proprio comune, passando per trekking e pesca fino all’attività motoria e sportiva: sono tanti gli aspetti della vita quotidiana che cambiano e che hanno bisogno di essere ben illustrati. Ecco le risposte a 9 questioni:

1) Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Sì, è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti che rientrano nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal DPCM 26 aprile 2020, nell’ambito dei confini provinciali e, nel rispetto del principio di prossimità, anche nei comuni limitrofi o collocati nei pressi dei confini provinciali.

2) Posso recarmi al cimitero per omaggiare i miei cari anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria Regione per far visita nei cimiteri ai defunti, con l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile in tema di cerimonie funebri.

3) È consentita la pesca da terra?

Sì, in quanto l’ordinanza 50/2020 consente di svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. È consentito l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.

La pesca dilettantistica nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e la pesca sportiva in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea) sono attività sportive. 

Per svolgere la pesca dilettantistica nelle acque interne è necessario aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale per le licenze di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2005.

Per svolgere la pesca sportiva in mare è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  di cui al DM 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

4) È possibile fare la manutenzione dell’appostamento fisso di caccia?

Sì, purché il manufatto sia autorizzato ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 3/1994. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Tale fattispecie è contemplata al punto 2 dall’ordinanza 50/2020.

5) Posso spostarmi con il mio mezzo per praticare trekking?

Sì, in quanto posso praticare attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale, come previsto dall’ordinanza 50/2020. È possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Posso altresì svolgere una passeggiata con partenza e rientro dalla mia abitazione, con i miei conviventi.

6) Cosa si intende per possesso dell’area nell’attività agricola amatoriale?

Per possesso del soggetto interessato nel caso di attività agricola amatoriale e selvicoltura libere è da intendersi la disponibilità esclusiva dell’area che può derivare dal titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento del bene, da un contratto di affitto o da altro titolo abilitativo rilasciato da un soggetto pubblico o privato legittimato. Il titolo che legittima il possesso così inteso può essere riferito anche ad un familiare convivente. Per gli orti urbani e sociali, il soggetto gestore deve disciplinare le misure di sicurezza e distanziamento.

7) Posso andare a funghi?

Nell’ambito dell’attività motoria con partenza e rientro dalla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto, può essere effettuata la raccolta di funghi in maniera individuale. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.

8) Quali sono le imbarcazioni utilizzabili per la pesca amatoriale?

Sono utilizzabili per la pesca amatoriale le unità da diporto in generale.

9) L’attività sportiva può essere anche amatoriale?

Sì, l’attività sportiva può essere svolta anche in forma amatoriale.

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